Tributo per i servizi indivisibili (TASI)
Istituzione del tributo (TASI)
L'Art 1 comma 639 legge 147/2013 introduce il pagamento del tributo per i servizi indivisibili (TASI) a partire dall'anno 2014.
Il Comune ha disciplinato l'applicazione del tributo con il Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC), delibera di C.C. n. 12 del 11/04/2014.
Calcolo del tributo e aliquote
Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 11/04/2014 sono state individuate le aliquote del tributo:
Abitazione principale
Dal 1° gennaio 2016 non sono più soggette a TASI le abitazioni principali (ad esclusione di quelle classificate in categoria catastale A/1, A/8 ed A/9, per le quali continua ad essere dovuta l'IMU) e le relative pertinenze.
Aliquota dell'1 per mille: fabbricati rurali ad uso strumentale (art. 13 comma 8 D.L. 201/2011)
Aliquota del 2 per mille: aree edificabili e altri immobili comunali
I terreni agricoli sono esclusi dall'applicazione del tributo.
Ai sensi dell'art. 8 del Regolamento IUC nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare l'occupante versa la TASI nella misura del 20%.
Versamento del tributo
Il versamento della TASI deve essere effettuato per l'anno 2018 in due rate:
- 18 giugno: 50% da calcolare sulla base imponibile dell'Imposta Municipale Propria (IMU)
- 17 dicembre: 50% da calcolare sulla base imponibile dell'Imposta Municipale Propria (IMU)
Il versamento del tributo su base annua non è dovuto qualora l'ammontare non superi €. 10,33
Dichiarazione
I soggetti passivi dei tributi presentano la dichiarazione entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo.
Nel caso di occupazione in comune di un'unità immobiliare, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti.
La dichiarazione, redatta sul modello previsto per la dichiarazione dell'Imposta Municipale propria (IMU), approvato con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 30/10/2012, ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo; in tal caso, la dichiarazione va presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui sono intervenute le predette modificazioni. Al fine di acquisire le informazioni riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune, nella dichiarazione delle unità immobiliari a destinazione ordinaria devono essere obbligatoriamente indicati i dati catastali, il numero civico di ubicazione dell'immobile e il numero dell'interno, ove esistente.