Aggiornato il venerdì 23 febbraio 2024 Condividi su facebook google twitter stampa la pagina Invia ad un amico Pubblicazione di matrimonio (cittadini stranieri) Cos'è Informazioni per i cittadini non italiani in merito alla Documentazione da prosurre per la celebrazione del Matrimonio con richiesta di pubblicazioni Modalità di Attivazione A domanda Come si richiede 1) Documento di identità valido 2) Nulla-osta al matrimonio rilasciato dall'Autorità di Rappresentanza dello Stato di appartenenza in Italia (Consolato o Ambasciata). Informarsi alla suddetta Autorità sulle modalità da seguire per il rilascio del Nulla-Osta. La firma del Console o Ambasciatore deve essere legalizzata in Prefettura a Forlì (munirsi di marca da bollo di €. 16,00) Sono esenti dalla legalizzazione i seguenti Stati: Belgio, Bosnia Erzegovina, Cipro, Croazia, Danimarca, Francia, Gran Bretagna, Grecia, Irlanda, Liechtenstein, Lussemburgo, Macedonia, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Repubblica Moldava, Serbia-Montenegro (ex Jugoslavia), Slovenia, Spagna, Svezia, Turchia Se la normativa dello Stato estero lo permette, il Nulla-Osta può essere rilasciato da un'Autorità competente nello Stato di appartenenza (accertarsi della competenza contattando il Consolato o l'Ambasciata in Italia). I documenti rilasciati all'estero devono essere tradotti in lingua italiana e legalizzati dall'Autorità italiana nello stesso Stato (Consolato o reparto consolare dell'Ambasciata d'Italia) - Il Nulla-Osta deve indicare: che non vi sono impedimenti al matrimonio secondo leggi dello Stato di appartenenza, cognome, nome, data e luogo di nascita, cittadinanza, residenza e domicilio, stato libero. Per la donna divorziata o vedova occorre, inoltre, la data di scioglimento del matrimonio. (N.B.: Se il cittadino è iscritto all'anagrafe di un Comune italiano indicare, come residenza, detto Comune; se invece il cittadino non è iscritto in alcuna anagrafe italiana indicare il Comune di residenza all'estero) - Qualora nel Nulla-Osta non fossero indicate le generalità dei genitori è necessario l'atto di nascita che può essere rilasciato: nel Paese di nascita legalizzato dall'Autorità Consolare Italiano all'estero e tradotto con certificato del proprio Consolato in Italia su modello internazionale plurilingue, esente da legalizzazione, purchè lo Stato abbia aderito alla Convenzione Internazionale - Per la donna divorziata o vedova da meno di 300 giorni occorre l'autorizzazione del Tribunale di Forlì - Se lo straniero non conosce perfettamente la lingua italiana, deve farsi assistere da un traduttore/interprete (maggiorenne) sia alla richiesta di pubblicazione che durante la celebrazione, munito di un documento d'identità Note Per i cittadini extracomunitari presentare la documentazione di essere regolarmente soggiornanti in Italia mediante esibizione di: permesso di soggiorno o permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o carta di soggiorno di un familiare di un cittadino dell'unione Per i soggiorni di breve durata non è chiesto il permesso di soggiorno qualora la durata del soggiorno stesso non sia superiore a tre mesi. In tali ipotesi la regolarità del soggiorno del nubendo può essere attestata dall'impronta del timbro Schengen apposto sul documento di viaggio dall'Autorità di frontiera o dalla copia della dichiarazione di presenza resa al Questore entro 8 giorni dall'ingresso ovvero dalla copia della dichiarazione resa ai sensi dell'art.109 del R.D. n.733/1931 ai gestori di esercizi alberghieri e di altre strutture ricettive Lo straniero in attesa di rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato dovrà esibire: a) il contratto di soggiorno stipulato presso lo Sportello unico per l'immigrazione b) la domanda di rilascio del permesso di soggiorno presentata allo Sportello unico per l'immigrazione c) la ricevuta rilasciata dall'ufficio postale attestante l'avvenuta presentazione della richiesta del permesso di soggiorno Lo straniero in attesa di rilascio del permesso di soggiorno per ricongiungimento familiare dovrà esibire: a) il visto d'ingresso Dove rivolgersi Area/ UO Servizi Demografici / Settore Servizi Demografici Unità operativa responsabile dell'istruttoria Unità Operativa Stato civile Ufficio competente all'adozione del provvedimento finale Ufficio Stato civile Soggetto titolare del potere sostitutivo in caso di inerzia Titolare del potere sostitutivo Segretario Comunale Dott.ssa Roberta Fiorini